Per il Garante della Privacy gli elenchi degli iscritti alle associazioni sono inviolabili

Lo ha sottolineato l’Autorità per la protezione dei dati personali in un parere sulle regole per le class action richiesto dal MInistero della Giustizia, Il suo richiamo conferma quanto sempre sostenuto ‘ dal Goi sul diritto dei fratelli alla riservatezza

L’identità degli iscritti alle associazioni è inviolabile. E’ un principio, al quale si è sempre appellato il Grande Oriente d’Italia, difendendo il diritto alla riservatezza dei propri membri, e che il Garante della Privacy, a conclusione della riunione del Collegio alla quale hanno preso parte il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, Guido Scorza e Agostino Ghiglia, in qualità di componenti e il segretario generale Fabio Mattei, è tornato a ribadire con forza nel parere espresso lo scorso 14 gennaio  su richiesta del Ministero di Giustizia, in relazione allo schema di decreto, da adottare di concerto con il Ministero dello Sviluppo, sulle organizzazioni che partecipano a una class action e che pertanto devono figurare in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.  

Tale elenco, ha sottolineato il Garante, non potrà assolutamente contenere dati sensibili relativi agli iscritti, ma solo i dati identificativi della associazione e dei soggetti che ne hanno rappresentanza. Rilevando nello schema di decreto profili di criticità “che richiedono di essere perfezionati in senso conforme ai principi di liceità del trattamento previsti dalla normativa sovranazionale e interna in materia di protezione dei dati personali, il Garante si è soffermato in particolare sull’articolo 7 del dispositivo che affida l’elenco delle organizzazioni che intendono proporre class action alla responsabilità gestionale del Direttore generale della competente Direzione, a cui viene attribuita anche la titolarità del trattamento dei dati personali in esso contenuti e il potere di richiedere la lista degli iscritti alle associazioni.  

“Al riguardo – scrive il Garante- si osserva che i dati personali riferiti all’ appartenenza ad associazioni private (o altra organizzazione comunque definita) rientrano fra le categorie particolari di dati cui il Regolamento e il Codice riservano le più elevate garanzie nel caso in cui siano idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale delle persone (art. 9 Regolamento; art. 2-sexies, Codice).

Pertanto  si è richiamata l’attenzione del Ministero sulla contrarietà alla richiesta di ricevere l’intero elenco degli iscritti – rispetto all’attività di controllo sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione delle Associazioni nell’elenco – ai principi di “limitazione della finalità” e “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. b) e e), Regolamento), nonché della libertà di associazione costituzionalmente riconosciuta (art. 18 Cost.).

Sotto quest’ultimo profilo, com’è noto, ricorda il Garante, l’articolo 18 delle Costituzione riconosce la libertà di associazione, assicurando a tutti il diritto di associarsi liberamente, senza necessità di alcuna autorizzazione e per fini non vietati dalla legge.

Un obbligo di comunicazione di dati personali riguardanti l’appartenenza dei cittadini ad associazioni di qualunque genere, come quello in esame, per finalità di controllo in ordine ai requisiti che tali organismi devono possedere per proporre azioni di classe – che potrebbero anche non essere mai esperite – appare irragionevole e può costituire potenzialmente anche un limite alla libertà di associazione stessa.

Esso, infatti, potrebbe dissuadere le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale ove poter sviluppare la propria personalità (art. 3, comma 2, Cost.) per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi, per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell’esercizio della azione di classe.

In tale quadro, il Ministero, si conclude, deve tener conto del tenore stringente della disposizione normativa di riferimento, in base alla quale i requisiti per l’iscrizione comprendono esclusivamente “la verifica delle finalità programmatiche, dell’adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate” (art. 196-ter, disp. att. c.p.c.).  Il pronunciamento del Garante è riportato in allegaato

MASSONERIA: BISI (GOI), ‘ELENCHI ISCRITTI INVIOLABILI, PARERE GARANTE DA’ RAGIONE A BATTAGLIA LIBERTA” = ADN1492 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

“All’onorevole Bindi faccio solo gli auguri per il compleanno
passato, niente polemiche”
Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Ci viene riconosciuto un fatto che
diciamo da tempo. Non si possono chiedere gli elenchi degli iscritti a
qualsiasi associazione. E’ una battaglia di libertà che abbiamo sempre
fatto per tutti, non solo per i fratelli del Grande Oriente. La
legittimazione del diritto di mantenere l’appartenenza a una
associazione, a una religione, a qualsiasi organizzazione nell’ambito
della sfera intima”. Lo ha detto all’Adnkronos Stefano BISI, Gran
maestro del Grande Oriente d’Italia, commentando il parere del Garante
della Privacy sull’inviolabilità degli elenchi degli iscritti alle
associazioni.
“E’ chiaro – dice – è importante conoscere i responsabili, i fini, lo
statuto, il tipo di organizzazione, ma ognuno è libero di aggregarsi
senza essere obbligato a renderlo noto, perché potrebbe nuocergli per
la propria attività, per gli impegni pubblici. Questo parere del
garante è un segno che il credo giuridico comincia ad confermarsi. Lo
prendo come un riconoscimento di battaglia che il Goi fa da tempo”.
E a Rosy Bindi, portata in tribunale insieme ai vertici della
Commissione parlamentare antimafia di cui era presidente per
‘massofobia’ – denuncia poi archiviata dalla Procura di Roma – dice:
“Non posso che augurarle buon compleanno in ritardo, perché so che
qualche giorno fa ha compiuto gli anni, ma niente polemiche, non siamo
avvezzi”.
(Sil/Adnkronos)

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4 responses to “Per il Garante della Privacy gli elenchi degli iscritti alle associazioni sono inviolabili

  1. Bene ha fatto il Garante per la Privacy e bene ha fatto il nostro Gran Maestro Stefano Bisi a mandare gli auguri di buon compleanno alla sig.ra Bindi….tanto per farle capire chi siamo e come agiamo.

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