
Lo Stato italiano ha violato la privacy della più grande loggia massonica del nostro Paese, quella del Grande Oriente d’Italia. Lo ha deciso la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo con una sentenza arrivata qualche giorno fa. Viene così rigettato il ricorso dello Stato e confermata la decisione presa dai giudici comunitari che avevano accertato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, quello dedicato al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Al centro della vicenda la commissione parlamentare antimafia che, all’epoca dei fatti, era presieduta da Rosy Bindi. Ma per capire meglio la storia bisogna fare un passo indietro di quasi 10 anni. Tra la fine del 2016 e il 2017 la commissione decide di indagare i presunti rapporti tra la massoneria e la mafia. Dall’Antimafia erano arrivate così diverse richieste di consegna degli elenchi degli appartenenti alla loggia in Sicilia e in Calabria. Il Grande Oriente d’Italia si era rifiutato di consegnare le liste perché sarebbe stata un’aperta violazione della privacy, dato nessuno degli iscritti risultava indagato. Ma la Commissione, dopo il diniego, aveva deciso di forzare la mano. Il primo marzo 2017 la Guardia di Finanza aveva perquisito gli uffici di villa il Vascello.
I finanzieri erano rimasti 14 ore nella sede, oltre mezza giornata, andandosene via con una grande quantità di materiale fisico e virtuale da analizzare. Furono sequestrati 39 faldoni e supporti informatici proprio con gli elenchi degli iscritti di Sicilia e Calabria. L’ipotesi investigativa è che tra questi ci fossero soggetti riconducibili a vario titolo alle organizzazioni mafiose. Una definizione che, però, sin da subito il GOI aveva contestato giuridicamente.
“Il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani – il commento del Gran Maestro Antonio Seminario – non gioisce per l’ennesima grave condanna della Repubblica Italiana alla quale rinnova il più profondo senso di appartenenza e obbedienza, ma è felice di aver contributo ancora una volta alla tutela ed allo sviluppo della Democrazia e della Giustizia del nostro Paese. Se manca equilibrio e buon senso queste sono le cose che noi cittadini subiamo e non possiamo rimanere passivi e spettatori”. “Il concetto di riconducibilità – prosegue Seminario – è estraneo al diritto italiano. Un cittadino italiano può essere indagato, imputato, condannato per reati di mafia, ma non può essere riconducibile al fenomeno mafioso”.
La notizia dell’irruzione delle fiamme gialle aveva fatto subito scalpore per la sua portata. Ma, nel corso dell’inchiesta, nonostante l’analisi sia stata estesa ad un arco temporale di quasi trenta anni e a soggetti bussanti – ossia semplici richiedenti mai iscritti – il risultato finale è stato che solo due soggetti sono risultati coinvolti in giudizi aventi oggetto reati di tipo mafioso. A questo punto, prosegue Seminario: “Il Goi aveva sottolineato come le richieste della Commissione fossero vaghe e generiche e non si riferissero, per l’appunto, a nessuna persona oggetto d’indagine”.
Era così cominciata una battaglia legale che non è rimasta confinata solo in Italia. Il Grande Oriente si era prima rivolto alla magistratura italiana dove però gli esposti non avevano trovato accoglienza ed erano stati archiviati. Quindi anche al Garante per la privacy al quale avevano chiesto il dissequestro del materiale, ma senza successo. Così erano andati a portare le proprie ragioni alla CEDU, accompagnati dal professor Vincenzo Zeno Zencovivh e dagli avvocati Fabio Federico e Raffaele D’Ottavio. Dopo 7 anni, nel 2024, il primo verdetto di condanna contro lo Stato italiano. Una sentenza ribadita lo scorso 7 luglio. Oltre 60 pagine di motivazioni per una decisione che ha stabilito che, quando le Commissioni parlamentari d’inchiesta assumono decisioni potenzialmente lesive di diritti di terzi, le loro prerogative devono essere interpretate restrittivamente e, dunque, devono essere offerti ai terzi rimedi procedurali preventivi e successivi.
Pur riconoscendo il grande valore dell’Antimafia, “l’autonomia parlamentare – motivano i giudici della CEDU – non può di per sé giustificare l’assenza di qualsiasi forma di garanzia procedurale contro il rischio di abusi e di arbitrii”. Nel caso specifico è stato accertato che l’iniziativa del sequestro delle schede degli iscritti al GOI “non era accompagnata da garanzie sufficienti contro abusi ed arbitrii e dunque non era necessaria in una società democratica”. Da qui la condanna dell’Italia al pagamento di una penale di 9.600 euro a titolo di danno morale e di 5.344 euro per spese processuali.
